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Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 08/06/1979 (Rv. 399642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA NEI LIMITI DEL VALORE DELL'IMMOBILE.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - IMMOBILE SOTTOPOSTO AL PRIVILEGIO EX ART 2772 COD CIV - TERZI ACQUIRENTI - DEBITORI DELL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITA NEI LIMITI DEL VALORE DELL'IMMOBILE.*

I terzi acquirenti dell'immobile sottoposto al privilegio di cui all'art 2772 cod civ spettante allo stato per i Tributi relativi all'immobile medesimo (nella specie: imposta di registro), non sono debitori dell'imposta, ma quali terzi possessori, sono soltanto responsabili della somma dovuta a titolo di imposta, limitatamente al valore dell'immobile su cui grava il privilegio. (Conf 1796/69, mass n 340867).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)