Sez. 2, Sentenza n. 277 del 13/02/1963 (Rv. 260357 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - ENTRATA IN VIGORE - DETERMINAZIONE - ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHE HA STABILITO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - NATURA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - ENTRATA IN VIGORE - DETERMINAZIONE - ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CHE HA STABILITO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - NATURA.*
L'atto col quale il consiglio nazionale forense ha stabilito i criteri per la Determinazione degli onorari degli avvocati, in virtu dell'attribuzione di Competenza conferitagli dalla legge n 1051 del 1957 (tariffa approvata con DM 28 febbraio 1958) e un atto normativo, emanato dal predetto consiglio, nell'Esercizio dell'autonomia degli ordini forensi. Esso costituisce un regolamento emanato da un'autorita non statale, in forza di un autonomo potere normativo (potere regolamentare) che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformita dell'art 3, secondo comma delle Disposizioni della legge in generale. Tale regolamento non e trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, essendo tale decreto ministeriale emanato nell'Esercizio di un potere di controllo, e al regolamento predetto non e pertanto, soggetto alle norme sulla 'vacatio legis' prevista dalla Costituzione e dalle Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale sulle leggi e i regolamenti governativi. Deve, pertanto, ritenersi che, dato il carattere di esecutorieta degli Atti amministrativi, la tariffa approvata con DM 28 febbraio 1958 sia entrata in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (8 marzo 1958). (Conf 2439/61).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958, Preleggi art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)