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Sez. L, Sentenza n. 3701 del 19/06/1985 (Rv. 441282 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE INDICATIVO DEI CRITERI RELATIVI - NATURA - ATTO NORMATIVO DI UN'AUTORITÀ NON STATALE NELLO ESERCIZIO DI UN AUTONOMO POTERE REGOLAMENTARE - CONFIGURABILITÀ - TRASFORMAZIONE IN REGOLAMENTO GOVERNATIVO PER EFFETTO DELL'APPROVAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - ESCLUSIONE - "VACATIO LEGIS" - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441282-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI - ATTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE INDICATIVO DEI CRITERI RELATIVI - NATURA - ATTO NORMATIVO DI UN'AUTORITÀ NON STATALE NELLO ESERCIZIO DI UN AUTONOMO POTERE REGOLAMENTARE - CONFIGURABILITÀ - TRASFORMAZIONE IN REGOLAMENTO GOVERNATIVO PER EFFETTO DELL'APPROVAZIONE CON DECRETO MINISTERIALE - ESCLUSIONE - "VACATIO LEGIS" - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZA.*

L'atto con il quale il consiglio nazionale forense stabilisce i criteri per la Determinazione degli onorari degli avvocati, in virtù della Competenza conferitagli dalla legge n. 1051 del 1957, è un atto normativo emanato da un'autorità non statale nello Esercizio di un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale. Pertanto, tale atto regolamentare, che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, non è soggetto alle norme sulla vacatio legis, prevista dalla Costituzione e dalle preleggi soltanto per le leggi e per i regolamenti governativi, con la ulteriore conseguenza che, dato il carattere di esecutorietà degli Atti amministrativi, la tariffa approvata dal decreto ministeriale anzidetto (nella specie, d.m. 26 settembre 1979) entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (nella specie, 6 ottobre 1979). (Conf 277/63, mass n 260357; (Conf 2439/61, prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 73, Preleggi art. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 26/09/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)