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Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 28/11/1987 (Rv. 456222 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456222-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE.*

L'atto col quale il consiglio nazionale forense stabilisce i criteri per la Determinazione degli onorari degli avvocati in virtù della Competenza conferitagli dalla legge n. 1051 del 1957 è un atto normativo emanato da un'autorità non statale nell'Esercizio d'un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, comma secondo, delle Disposizioni sulla legge in generale. Tale atto regolamentare, che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, non è soggetto alle norme sulla vacatio legis, prevista dalla Costituzione e dalle preleggi soltanto per le leggi ed i regolamenti governativi, con la conseguenza che, dato il carattere di esecutorietà degli Atti amministrativi, la tariffa approvata dal detto decreto ministeriale entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. (Conf 3701/85, mass n 441282; (Conf 277/63, mass n 260357).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 10 CORTE COST., Legge 11/07/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 26/09/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)