Sez. 1, Sentenza n. 1001 del 04/02/1987 (Rv. 450614 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PRONUNZIA - NATURA COSTITUTIVA - EFFETTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PRONUNZIA - NATURA COSTITUTIVA - EFFETTI.*
L'Azione revocatoria fallimentare, spiegata ai sensi dell'art. 67 R.d. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto volta ad infrangere le conseguenze di un atto o di un rapporto giuridico validamente costituitosi tra debitore (di poi fallito) ed acquirente, tende a renderne inefficaci soltanto gli effetti patrimoniali in favore del fallimento e nei limiti del danno subito dai creditori; e pertanto la relativa pronuncia ha natura costitutiva (e si inquadra nel paradigma dell'art. 2908 codice civile), con la conseguenza che gli effetti restitutori, ad essa connessi (nella specie: restituzione dei frutti civili prodotti medio tempore dall'immobile oggetto del negozio revocato), risalgono al momento della domanda giudiziale (e non a quello di conclusione del negozio). (V 3657/84, mass n 435652; (V 2754/73, mass n 366286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)