Sez. 1, Sentenza n. 2754 del 25/10/1973 (Rv. 366286 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA - EFFETTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ACCOGLIMENTO DELL'AZIONE REVOCATORIA - EFFETTI.*
L'Azione revocatoria fallimentare, spiegata ai sensi dell'art 67 legge fallimentare, da luogo ad una sentenza costitutiva, la quale, col rendere inefficace nei confronti del fallimento l'atto revocato, fa sussistere nei rapporti tra fallimento e terzo la situazione giuridica che prescinde dall'atto medesimo, talche se il terzo era obbligato nei confronti del fallito in base ad un altro rapporto novato o sostituito dall'atto revocato, e in base a tale precedente e diverso titolo che dovra essere vista la sua posizione nei confronti del fallimento. (nella specie, essendo stata revocata una compensazione posta in essere tra mandatario con rappresentanza e mandante fallito, relativamente ad un debito del primo per somme riscosse in esecuzione del mandato ed un precedente credito dello stesso verso il mandante, il fallimento aveva chiesto la condanna del mandatario al pagamento degli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla domanda di revoca. Nel respingere il ricorso proposto contro la sentenza che aveva accolto tale domanda, ricorso con il quale si sosteneva che per il carattere costitutivo della sentenza gli interessi non potevano decorrere prima della pronuncia della sentenza stessa, la SC ha affermato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)