Sez. 5, Ordinanza n. 792 del 21/02/1996 Cc. (dep. 05/04/1996) Rv. 204283 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Audizione delle parti | Difensore assente per partecipazione od astensione - Legittimo impedimento - Valutazione discrezionale del giudice - Dichiarazione del difensore da depositare in cancelleria per essere sentito - Necessità .
Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Procedimento - Audizione delle parti
Ai sensi dell'art. 127 terzo comma cod. proc. pen. (procedimento in camera di consiglio) che dispone che i difensori sono sentiti se compaiono, l'assenza del difensore, determinata dalla sua partecipazione all'astensione proclamata dagli organi forensi, costituisce legittimo impedimento valutabile dal giudice nell' esercizio del suo potere discrezionale, ove il predetto difensore faccia presente il suo interesse ad essere sentito, con una dichiarazione fatta pervenire in cancelleria a tempo debito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)