Sez. 2, Sentenza n. 50730 del 05/10/2016 Cc. (dep. 29/11/2016) Rv. 268904 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Audizione delle parti - Necessità - Esclusione - Iniziativa del giudice - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di procedimenti in camera di consiglio, l'espressione "sono sentiti se compaiono", contenuta nel comma terzo dell'art. 127 cod. proc. pen., non postula una specifica iniziativa del giudice, ma vincola quest'ultimo solo a raccogliere le dichiarazioni che le parti intendano fare, sicchè, ove la parte non eserciti tale diritto, nè manifesti l'intenzione di esercitarlo, nessuna violazione processuale può ravvisarsi nel comportamento del giudice che pervenga alla decisione senza alcuna audizione della parte stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)