Sez. 5, Sentenza n. 6239 del 07/04/1998 Ud. (dep. 27/05/1998) Rv. 210846 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Difensore assente per adesione ad astensione dalle udienze - Legittimo impedimento - Rilevanza - Esclusione - Ragione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
L'assenza del difensore, determinata dalla sua adesione ad un'astensione dalle udienze proclamata dall'ordine professionale di appartenenza, deve ritenersi alla stregua di un impedimento a comparire espressamente previsto come causa di rinvio, valutabile dal giudice, nella sola ipotesi della sua ricorrenza nel dibattimento; nella diversa ipotesi in cui il giudice debba provvedere in camera di consiglio essa è invece irrilevante, giacché l'art. 127 cod. proc. pen. contempla la nullità del procedimento per la mancata comparizione del difensore dell'imputato solamente in quanto sia conseguente alla mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza ovvero, se comparso, non venga sentito. (Conf. sez. un. 8 aprile 1998, n. 3, Cerroni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)