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Sez. 2, Sentenza n. 1660 del 17/02/1998 (Rv. 512698 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Giudizio in tema di onorari spettanti ad avvocati e procuratori (art. 6 della tariffa professionale) - Valore della causa - Determinazione - Criteri - Riferimento al "decisum" anziché al "disputatum" - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512698-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

È sostanzialmente conforme al disposto delle norme codicistiche in tema di determinazione del valore della causa la decisione del conciliatore (pur resa secondo equità) secondo la quale, ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari al difensore, è opportuno far riferimento al "decisum", e non al "disputatum", riferimento, cioè, alla somma in concreto ritenuta rispondente al valore effettivo della controversia dall'autorità giudiziaria adita (nella specie, il pretore) e non anche al valore della domanda quale risultante dalla pretesa formulata con l'atto introduttivo di quel giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)