Sez. L, Sentenza n. 14011 del 12/11/2001 (Rv. 550182 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Potere discrezionale del giudice - Configurabilità - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione, e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità se non quando l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)