Sez. 3, Sentenza n. 1073 del 01/02/2000 (Rv. 533318 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dalla parte vincitrice al proprio difensore a titolo di contributo per la Cassa Avvocati - Inclusione fra le spese processuali a carico del soccombente - Configurabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vincitrice rientra anche la somma da questa dovuta al proprio difensore a titolo di contributo per la Cassa Avvocati, trattandosi di un onere accessorio che consegue in via generale al pagamento degli onorari, anche nel caso in cui manchi un'espressa domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)