Sez. 3, Sentenza n. 2388 del 09/07/1968 (Rv. 334747 - 01)
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO - DEL CONSIGLIO NOTARILE - ESCLUSIONE - TANTO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO QUANTO IN QUELLO DI CASSAZIONE.*
NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO - DEL CONSIGLIO NOTARILE - ESCLUSIONE - TANTO NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO QUANTO IN QUELLO DI CASSAZIONE.*
Il consiglio notarile non e legittimato ad intervenire come parte in Sede giurisdizionale nei procedimenti disciplinari contro i notai, essendo tale partecipazione inequivocabilmente esclusa dalla legge speciale notarile (artt. 148-149-150 legge 16 febbraio 1913, n 89, e articoli 258-269 Reg. 10 settembre 1914). L'esclusione della partecipazione dei consigli dell' ordine nella fase giurisdizionale di primo grado, davanti al tribunale, comporta la inammissibilita della stessa nella successiva Sede di gravame nel giudizio avanti alla Corte suprema, essendo questo limitato, per principio generale di rito, a coloro nei cui confronti fu emessa la decisione impugnata.*
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 148, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 149 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 150, Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 258, Legge 10/09/1914 num. 1326 art. 269
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)