Sez. 1, Sentenza n. 806 del 19/01/2016 (Rv. 638492 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Contratti bancari - Carta bancomat - Sottrazione da parte dello sportello bancario - Utilizzazione illecita da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Diligenza - Applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.- Accertamento dell'adozione delle idonee misure di sicurezza- Necessità- Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita, da parte di terzi, di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendola priva di un'effettiva verifica del comportamento della banca, da effettuarsi ex art. 1176, comma 2, c.c., in ordine al riscontrato difetto di manutenzione e custodia del servizio bancomat, nonchè alla condotta del responsabile presente in sede a seguito della segnalazione di spossessamento della carta da parte del cliente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1229 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)