Sez. 1, Sentenza n. 13777 del 12/06/2007 (Rv. 601396 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA | Carta bancomat - Sottrazione da parte dello sportello bancario - Utilizzazione illecita da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Diligenza - Applicazione dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - Accertamento dell'adozione delle idonee misure di sicurezza - Allegazione di parte - Necessità.
CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1229 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)