Sez. 1 - , Sentenza n. 2950 del 03/02/2017 (Rv. 643717 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA | Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Limiti - Onere probatorio in capo alla banca.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1834, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11, Cod. Civ. art. 1218, Direttive del Consiglio CEE 13/11/2007 num. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)