Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 21/06/1968 (Rv. 334191 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO - PRESUPPOSTI- GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO PUBBLICO - PRESUPPOSTI- GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Perche sussista il presupposto necessario per la Costituzione di un rapporto di impiego pubblico, la cui cognizione e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sufficiente che l'assunzione del dipendente, se non risulti da un preordinato atto formale di nomina, risulti da Atti giuridicamente equipollenti quali la reiterata conferma delle funzioni (nella specie, di portiere) da parte dell'organo amministrativo dell' ente in Sede di approvazione dei bilanci annuali, nei quali riceva specifica appostazione la spesa per il dipendente stesso, e il posteriore conferimento effettivo formale delle funzioni da parte del legale rappresentante dell'ente.*
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 223, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)