diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3895 del 27/11/1974 (Rv. 372437 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTI DI LAVORO TRA IL PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO - OSPEDALI RIUNITI DI ROMA ED I MEDICI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI ASSISTENTI VOLONTARI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE AD ESSI RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1974-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372437-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTI DI LAVORO TRA IL PIO ISTITUTO SANTO SPIRITO - OSPEDALI RIUNITI DI ROMA ED I MEDICI ASSUNTI CON LA QUALIFICA DI ASSISTENTI VOLONTARI - NATURA PUBBLICISTICA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE AD ESSI RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

I rapporti di lavoro costituiti fra il pio istituto santo spirito - ospedali riuniti di Roma, che ha la natura di ente pubblico non economico, ed i laureati in medicina e chirurgia, assunti con la qualifica di assistenti volontari, hanno carattere pubblicistico ed appartengono, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora i suddetti assistenti siano addetti all'assolvimento di compiti relativi ai fini istituzionali dell'ente ospedaliero, quali, appunto, quelli attinenti all'assistenza sanitaria, con una retribuzione predeterminata e nell'ambito di un rapporto continuativo e professionale, inteso, non come esclusivita, bensi come preminenza degli obblighi assunti verso l'ospedale rispetto ad ogni altro impegno di lavoro dei medesimi soggetti. In presenza di tali elementi, non vale ad escludere la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego la Mancanza di un atto formale di nomina, in quanto, siccome gli Atti amministrativi debbono essere interpretati e qualificati sopratutto al loro contenuto sostanziale, una volta accertata la presenza di tutti gli altri requisiti essenziali per la qualificazione del rapporto come pubblico, l'ulteriore elemento rappresentato dall'atto di nomina, puo essere dedotto dalla volonta univocamente manifestata dall'ente di utilizzare in modo continuato l'opera del soggetto assunto, inserendolo nella propria organizzazione. (V 2133'72, mass n 359386; 1640'72, mass n 358477; (V 2823'71, mass n 354026; 1671'70, mass n 347602; (V 2067'68, mass n 334191).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)