Sez. 1, Sentenza n. 629 del 25/01/1999 Cc. (dep. 29/04/1999) Rv. 213284 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza della domanda di misure alternative alla detenzione - Autorità competente a disporla - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di misura alternativa alla detenzione è ripartita tra pubblico ministero e magistrato di sorveglianza, secondo che la richiesta medesima sia antecedente o successiva all'inizio dell'esecuzione. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico di persone tossicodipendenti, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima trovi applicazione benché le modificazioni introdotte dalla legge n. 165 del 1998 si riferiscano solo agli artt. 47, 47-ter e 50 dell'ordinamento penitenziario e non anche agli artt. 91 e 94 D.P.R. n. 309 del 1990 - che per il cd. affidamento terapeutico, prevedono la competenza del P.M. a sospendere l'esecuzione della pena in corso di espiazione - in quanto espressione di una regola generale dell'intera materia, sì che il quarto comma dell'art. 91 citato è da ritenere abrogato, a norma dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., per effetto del diritto sopravvenuto incompatibile con la norma previgente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST., Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)