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Sez. 1, Sentenza n. 1652 del 03/03/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215818 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova "terapeutico" - Richiesta presentata dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Competenza alla sospensione - Spetta al P.M.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215818-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 maggio 1998 n. 165, nel caso di affidamento in prova al servizio sociale da parte di tossicodipendenti o alcooldipendenti, la disciplina applicabile è quella dettata dal combinato disposto degli artt. 91, comma 4, e 94, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in base alla quale, quando la relativa richiesta sia stata presentata dopo l'avvenuta esecuzione dell'ordine di carcerazione, spetta al pubblico ministero, e non al magistrato di sorveglianza, provvedere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. (Conf. 3 marzo 2000 n. 1656, Crescini, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)