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Sez. 1, Sentenza n. 13066 del 08/09/2003 (Rv. 566618 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza/ingiunzione da parte del Prefetto - Decorrenza in caso di spedizione del ricorso con raccomandata - Dalla data di ricevimento - Configurabilità - Dalla data di spedizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566618-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni al codice della strada, l'art.203 C.d.S., nel prevedere la trasmissione degli atti al prefetto per i provvedimenti di sua competenza da parte dell'ufficio accertatore "entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso", va interpretato nel senso che, nel caso di spedizione con raccomandata, tale termine - cui è poi legato quello successivo di sessanta giorni a disposizione del Prefetto medesimo - decorre dalla data del ricevimento, e non della spedizione della raccomandata.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)