Sez. 3, Sentenza n. 9889 del 27/07/2000 (Rv. 538875 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine ex art. 204 del D.Lgs. n. 285 del 1992, per l'emissione, da parte del Prefetto, dell'ordinanza ingiunzione - Natura - Inosservanza - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte del Prefetto, del termine complessivo di novanta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 204, comma primo e 203, comma secondo, c.d.s. e decorrente dalla data della presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato il ricorso ai sensi dell'art. 388 del regolamento al codice della strada), per l'emissione dell'ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell'ordinanza - ingiunzione tardivamente emessa, suscettibile, tuttavia, di divenire inoppugnabile se non impugnata dall'interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla tardiva emissione. L'invalidità del provvedimento tardivo deriva infatti dai principi posti dalla legge n. 241 del 1990 (in diretta attuazione del principio di buona amministrazione posto dall'art. 97, comma primo, Cost.), ed in particolare dall'art. 2, dal quale può desumersi la regola generale secondo la quale, nell'ipotesi in cui il procedimento consegua direttamente ad una istanza, e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203 com. 2, Cod. Strada art. 204 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204 com. 1, DPR 14/12/1992 num. 495 art. 388, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)