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Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 25/02/1998 (Rv. 513030 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del prefetto (artt. 203 - 204 cod.strada) - Quantificazione in novanta giorni - Legittimità - Ordinanza emessa fuori termini - Conseguenze - Annullabilità del provvedimento.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513030-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, o mediante l'emissione di un'ordinanza - ingiunzione (previa reiezione, implicita od esplicita, del ricorso medesimo) ovvero di un'ordinanza di archiviazione (previo accoglimento, implicito od esplicito, del detto ricorso) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso - ovvero da quella della sua spedizione postale -, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati quello, ulteriore, di trenta giorni, assegnato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare, giusto disposto degli artt. 203 - 204 cod. strada, senza che possano assumere rilevanza (se non meramente "interna") l'ampliamento o la restrizione "di fatto" dei termini rispettivamente assegnati ai ricordati organi del procedimento sanzionatorio amministrativo. Detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né "perentoria", né "ordinatoria" (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi "ordinatorio" - e, cioè, prorogabile - un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall'altro, la legge stessa non dichiara espressamente "perentorio" il termine in questione), va correttamente qualificato, "quoad effectum", secondo i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell'interessato, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge (nella specie, mediante opposizione al pretore, ai sensi dell'art. 205 cod. strada).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)