Sez. 3, Sentenza n. 3171 del 03/10/1969 (Rv. 343148 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME E IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - DIFFERENZE - TERMINI RISPETTIVI DI PROPONIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI INCIDENTALI AUTONOME E IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE - DIFFERENZE - TERMINI RISPETTIVI DI PROPONIBILITA.*
Le impugnazioni incidentali autonome riguardano essenzialmente rapporti autonomi, ancorche connessi, e distinti rispetto a quello rimesso in discussione dall'impugnazione principale, e si hanno nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo che dia luogo ad un cumulo di cause scindibili e non dipendenti, svolgentisi tra soggetti parzialmente diversi. Le impugnazioni incidentali tardive sono quelle riguardanti rapporti che diano luogo ad un litisconsorzio necessario, in relazione al quale sorge l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio prescritta dall'art 331 cod proc civ per il caso in cui la sentenza, pronunciata fra piu parti in causa inscindibile od in cause tra loro dipendenti, non sia stata impugnata nei confronti di tutte. Le prime debbono essere proposte nei termini ordinari, per le seconde vale, invece, la norma dell'art 334 cod proc civ che le ammette anche se per le parti sia decorso il termine o se esse abbiano fatto acquiescenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)