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Sez. 6, Sentenza n. 19784 del 23/04/2009 Cc. (dep. 08/05/2009) Rv. 243673 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ | Misure cautelari - Collocamento in comunità - Violazione delle prescrizioni imposte - Applicazione della custodia cautelare - Motivazione.
Stato
decisa il 2009-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243673-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ

Nel procedimento minorile, il giudice, nell'applicare al minorenne la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte (art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), è tenuto ad indicare quali tra le specifiche prescrizioni imposte inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla sua educazione siano state violate, la loro fonte, il grado di gravità e l'avvenuta loro ripetizione. (Fattispecie di annullamento con rinvio, in cui la misura cautelare era assunta sulla base della sistematica violazione delle regole comunitarie).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)