Sez. 4, Sentenza n. 12600 del 18/01/2005 Cc. (dep. 05/04/2005) Rv. 231382 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - misure cautelari - collocamento in comunità | - Allontanamento ingiustificato dalla comunità e violazione delle prescrizioni imposte - Applicazione della custodia cautelare - Limiti e condizioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (Cod. proc. pen. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - misure cautelari - collocamento in comunità
Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato d.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)