Sez. 5, Sentenza n. 35964 del 26/06/2001 Cc. (dep. 04/10/2001) Rv. 220588 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ | Allontanamento ingiustificato dalla comunità e violazione delle prescrizioni imposte - Applicazione della custodia cautelare - Limiti e condizioni.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ
Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma 4, D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato D.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)