Sez. 3, Sentenza n. 6607 del 20/12/1979 (Rv. 403348 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PER RIFIUTO PRESUNTO DEL DESTINATARIO - REGOLARITA DELLA ESECUZIONE - CONDIZIONI - MANCATO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRITTE FORMALITA - RISCHIO DEL NOTIFICANTE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PER RIFIUTO PRESUNTO DEL DESTINATARIO - REGOLARITA DELLA ESECUZIONE - CONDIZIONI - MANCATO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRITTE FORMALITA - RISCHIO DEL NOTIFICANTE.*
La notificazione a mezzo del servizio postale si ritiene regolarmente avvenuta per sussistenza del rifiuto presunto del destinatario a ricevere l'atto, allorquando l'agente postale, nella temporanea assenza del destinatario e di altre persone atte a ricevere il plico, abbia adempiuto le formalita prescritte dall'art 175 RD 18 aprile 1940 n 689, abbia cioe depositato il plico presso l'ufficio postale, rilasciato il relativo avviso presso il destinatario, fatta menzione di tale rilascio sull'avviso di ricevimento, ed abbia, infine, restituito il plico al mittente, dopo la inutile giacenza di esso, protrattasi per dieci giorni, presso l'ufficio: restando il rischio del mancato adempimento delle predette formalita da parte dell'agente postale a carico del notificante. (V 3775/74, mass n 372281; (V 1156/71, mass n 351275; (V 347/68, mass n 332312).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)