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Sez. 3, Sentenza n. 3270 del 26/03/1991 (Rv. 471460 - 01)

Transazione - In genere | In ordine a liti giudiziarie pendenti circa la durata del rapporto di locazione di un immobile urbano e l'ammontare del canone - Determinazione di una scadenza e del corrispettivo per l'ulteriore godimento - Disciplina del nuovo rapporto - Individuazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471460-01

Transazione - In genere

Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo fra l'altro una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)