Sez. 2 - , Sentenza n. 11577 del 11/05/2017 (Rv. 644210 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode di bene sottoposto a sequestro giudiziario - Opposizione al provvedimento che nega il diritto al compenso - Ordinanza di rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo in vigore "ratione temporis", dal custode di un bene sottoposto a sequestro giudiziario contro il decreto, emesso dal giudice del medesimo sequestro, che aveva negato il suo diritto al compenso, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in virtù del richiamo al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dall'art. 29 della l. n. 794 del 1942. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso, dal custode ed amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro, "ex lege" n. 575 del 1965).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)