Sez. 1, Sentenza n. 24959 del 25/11/2011 (Rv. 620283 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custode di bene sottoposto a sequestro giudiziario - Opposizione al provvedimento che nega il diritto al compenso - Ordinanza di rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 170, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dal custode di un bene sottoposto a sequestro giudiziario contro il decreto, emesso dal giudice del medesimo sequestro, che aveva negato il suo diritto al compenso, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., in virtù del richiamo al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di sentenza - soggetta, in quanto tale, ad appello e non a ricorso per cassazione - dell'ordinanza che aveva disconosciuto il diritto del custode alla liquidazione dell'indennità, in ragione dell'estrema concisione del provvedimento, emesso senza la previa concessione dei termini per il deposito di una memoria conclusionale, e della mancata adozione di qualsivoglia formalità procedurale).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)