Sez. L, Sentenza n. 5996 del 08/11/1980 (Rv. 409771 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - OBBLIGO DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel caso di carcerazione preventiva del lavoratore, qualora la contrattazione collettiva, applicabile al rapporto, faccia Obbligo al lavoratore di comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni causa di assenza, l'inosservanza di tale Obbligo - ai fini della conseguente prevista sanzione del licenziamento del lavoratore - deve essere valutata secondo i criteri ex art 1218 cod civ, in relazione alla volonta di non adempiere del lavoratore, da giudicare secondo i principi della buona fede e, quindi, tenendo conto delle circostanze obiettive ed apprezzabili per escluderne la colpa, incluso l'errore - sempre che abbia i requisiti richiesti dall'art 1428 cod civ - non evitabile con l'ordinaria diligenza. (nella specie, la Corte suprema, enunciando il precisato principio, ha confermato la decisione con cui il giudice del merito ha giudicato legittimo il licenziamento intimato, avendo accertato che il lavoratore, inadempiente al proprio Obbligo di comunicazione, aveva la possibilita di avvertire il datore di lavoro, malgrado il suo stato di detenzione). (V 5156/78, mass n 394905; (V 2469/76, mass n 381256).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)