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Sez. L, Sentenza n. 5156 del 09/11/1978 (Rv. 394905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DA LUI DOVUTA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO PARZIALE DELLA PRESTAZIONE DA LUI DOVUTA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In caso di carcerazione preventiva del lavoratore si verifica un inadempimento parziale della prestazione dovuta da quest'ultimo, onde sono applicabili i principi sull'inadempimento parziale dettati dall'art 1464 cod civ per i contratti con prestazioni corrispettive. Pertanto, il vincolo obbligatorio rimane in vita sino a che non viene meno, a seguito della riduzione della prestazione, l'interesse del datore di lavoro alla prestazione stessa. Tale interesse, in relazione al conseguente atto di recesso, va di volta in volta valutato, con riguardo all'economia globale del rapporto, tenendo presenti la durata dell'assenza (eventualmente, se gia non cessata, con riguardo alla sua prevedibilita), correlata alla complessiva durata della prestazione lavorativa contrattualmente convenuta, nonche le mansioni del lavoratore in riferimento all'organizzazione del lavoro ed alla struttura aziendale. (V 2469/76, mass n 381256).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)