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Sez. L, Sentenza n. 2469 del 28/06/1976 (Rv. 381256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La carcerazione preventiva del lavoratore per fatto estraneo ai doveri di lui verso il datore di lavoro puo costituire giustificato motivo di licenziamento in quanto, sottraendo al datore di lavoro una parte delle prestazioni che il lavoratore stesso si era obbligato ad eseguire, determini un'impossibilita parziale della prestazione, tale da giustificare lo scioglimento del contratto di lavoro, con riguardo all'interesse dell'imprenditore, da valutare secondo la durata della carcerazione, l'importanza delle mansioni affidate al lavoratore ed il numero di persone che vi erano addette.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)