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Sez. 5, Sentenza n. 7438 del 14/05/2003 (Rv. 563045 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE | Termine di quattro mesi per la presentazione della dichiarazione - Decorrenza dalla data di efficacia della fusione - Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione - Conseguente anticipazione della decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563045-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE

In tema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di società per incorporazione, l'obbligo della società incorporante di presentare la dichiarazione, relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, deve essere adempiuto, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), entro il termine di quattro mesi dalla data stessa. Ad un tal riguardo, nel caso di retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione, tale decorrenza non può ritenersi corrispondentemente anticipata, atteso che la retrodatazione non può non avere natura ed efficacia unicamente contabili e che l'obbligo di presentazione della dichiarazione, essendo posto a carico di un soggetto che trae la propria legittimazione dalla sua qualità di successore della società incorporata, deve necessariamente essere ricollegato all'avvenuta estinzione di quest'ultima.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Cod. Civ. art. 2504 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)