Sez. L, Sentenza n. 6414 del 03/12/1981 (Rv. 417220 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - FATTISPECIE PREVISTA DALLE PARTI NEL COMPROMESSO ARBITRALE, ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 5 DI TALE LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO RITUALE - FATTISPECIE PREVISTA DALLE PARTI NEL COMPROMESSO ARBITRALE, ANTERIORE ALLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 5 DI TALE LEGGE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 20 della legge n. 533 del 1973, il quale dispone che le norme previste da detta legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, si riferisce alla disciplina transitoria delle sole questioni processuali. Ne consegue che gli artt. 4 e 5 della legge, secondo cui gli arbitrati irrituali o rituali nelle controversie di lavoro possono avvenire nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, non si applicano quando la fattispecie prevista dalle parti nel compromesso arbitrale si sia verificata già prima dell'entrata in vigore della legge, poiché la facoltà delle parti di compromettere in arbitri i propri conflitti è di natura sostanziale e non processuale. (Conf 5452/77, mass n 389105).*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)