Sez. 1, Sentenza n. 8071 del 24/07/1995 (Rv. 493405 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Impossibilità di notificare l'avviso ad una società nella sua sede legale - Disciplina applicabile - Affissione all'albo comunale ex art. 60 d.P.R. n. 600/1972.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
In materia tributaria, l'avviso di accertamento ad una società che non è stato possibile notificare presso la sede legale della stessa, ancorché sia indicata nell'atto la persona del rappresentante legale, va notificato con la procedura dell'affissione all'albo comunale prevista dal primo comma, lett. e), dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza che l'Ufficio sia tenuto all'espletamento di ricerche in ordine alla nuova sede legale del contribuente. Pertanto è del tutto irrilevante, ai fini della regolarità della notifica, l'indicazione o meno nella relazione di notificazione delle effettuate ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)