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Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 28/06/1980 (Rv. 407982 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - CONTRIBUENTE IRREPERIBILE, RESIDENTE ALL'ESTERO O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO IGNOTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407982-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - CONTRIBUENTE IRREPERIBILE, RESIDENTE ALL'ESTERO O DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO IGNOTI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In materia tributaria le notificazioni al contribuente irreperibile, residente all'estero, o del quale si ignorino la residenza, la dimora o il domicilio, vanno effettuate con la procedura dell'affissione all'albo comunale, senza necessita di ulteriori ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o Sede legale del destinatario dell'atto. Ne consegue che e del tutto irrilevante la mancata indicazione nella relazione di notificazione, dell'indicazione delle ricerche anche anagrafiche eseguite dal messo notificante. (V 1217/72, mass n 357703).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)