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Sez. 5, Sentenza n. 906 del 25/01/2002 (Rv. 551851 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione ex art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Modalità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551851-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

La notificazione dell'avviso di accertamento al contribuente ex art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - il quale deroga, in materia, all'art. 140 cod. proc. civ. - è ritualmente eseguita, quando nel comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante affissione dell'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 cit. nell'albo comunale, senza necessità di spedizione della raccomandata e senza che l'ufficio sia tenuto all'espletamento di ricerche.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)