Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 18/04/1994 (Rv. 486258 - 01)
Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Forma | Appalto di servizi - Deliberazione del Comune previa individuazione del contraente a trattativa privata - Atto pubblico - Necessità - Esclusione - Deliberazione di massima del consiglio comunale comunicata per iscritto dal sindaco all'altra parte - Accettazione per iscritto di quest'ultima - Contratto stipulato per iscritto - Configurabilità.
Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Forma
In base alle disposizioni dettate dal r.d. 4 febbraio 1915 n. 148 (artt. 131 e 151) e dal R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (art. 275), il contratto di appalto di servizi deliberato da un comune previa individuazione del contraente a trattativa privata non richiede l'atto pubblico ma deve ritenersi stipulato per iscritto ed essere perciò valido in rapporto agli artt. 1350 e 1418 cod. civ., quante volte la deliberazione di massima del consiglio comunale contenente l'enunciazione degli elementi essenziali del contratto sia stata comunicata per iscritto dal sindaco dall'altra parte e questa ultima l'abbia per iscritto accettata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 131, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)