Sez. 1, Sentenza n. 1651 del 25/05/1972 (Rv. 358496 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERAZIONE - NATURA DI ATTO INTERNO PREPARATORIO - LIMITI - COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE-ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - DELIBERAZIONE - NATURA DI ATTO INTERNO PREPARATORIO - LIMITI - COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE-ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La deliberazione di un ente pubblico di voler concludere un contratto costituisce atto interno meramente preparatorio, revocabile ad nutum senza responsabilita di alcun genere per il revocante. Cio accade, tuttavia, fino a quando tale volonta non sia stata estrinsecata nei confronti della parte con la quale l'ente intendeva contrarre e non sia stata dalla medesima accettata, potendo il contratto ritenersi concluso anche quando l'incontro delle volonta risulti da un insieme di dichiarazioni scambiate fra i contraenti e, in particolare, quando la deliberazione del consiglio comunale, contenente la decisione di concludere il contratto, sia stata comunicata all'altro soggetto dall'organo che rappresenta all'esterno la volonta dell'ente, e sia stata accettata dall'altra parte. L'accertamento che, in tal modo, il contratto sia stato concluso e rimesso al giudice del merito ed il relativo apprezzamento si sottrae al Sindacato di legittimita, sempre che sia sorretto da motivazione adeguata ed esente di vizi logici. (V 686'71 mass n 350456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)