Sez. 4, Sentenza n. 13868 del 27/10/1980 Ud. (dep. 27/10/1980) Rv. 147172 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE E DEL GIUDICE ESTENSORE - OBBLIGO DI ENTRAMBI.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - DEL PRESIDENTE E DEL GIUDICE ESTENSORE - OBBLIGO DI ENTRAMBI.*
In virtu del combinato disp artt 6 e 7 della legge 8 agosto 1977 n 532 la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta soltanto dal Presidente e dal giudice estensore. (nella specie era stata dedotta la nullita della sentenza per la mancata sottoscrizione di essa da parte di uno dei componenti il collegio giudicante). (sulla nullita della sentenza, in quanto priva della sottoscrizione di uno dei componenti il collegio era pacifica la giurisprudenza ante novellam 1977: cosi V mass nn 101325 anno 1966; 135130 anno 1977; conforme all'attuale orientamento V mass n 142364 anno 1979, che ha esteso la vigente disciplina sulla sottoscrizione anche agli altri provvedimenti collegiali come le ordinanze).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)