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Sez. 4, Sentenza n. 567 del 02/03/1966 Ud. (dep. 05/05/1966) Rv. 101325 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITA - IMPEDIMENTO A SOTTOSCRIVERE - QUANDO NON E CAUSA DI NULLITA - TRASFERIMENTO DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101325-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE - NULLITA - IMPEDIMENTO A SOTTOSCRIVERE - QUANDO NON E CAUSA DI NULLITA - TRASFERIMENTO DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*

E assolutamente nulla la sentenza priva della sottoscrizione del giudice o di uno dei giudici, trattandosi di organo collegiale, che l'ha pronunciata. Puo ricorrersi alla procedura di cui al comma ultimo dell'art 474 cod proc pen solo in caso di impedimento alla sottoscrizione assolutamente non ovviabile. Tale non puo considerarsi il trasferimento di un giudice in altra Sede.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)