Sez. 6, Sentenza n. 5545 del 27/04/1988 Ud. (dep. 06/05/1988) Rv. 178335 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - OMISSIONE DOVUTA A MERA DIMENTICANZA - SANATORIA - POSSIBILITÀ - LIMITI - OMISSIONE VOLONTARIA - NULLITÀ RELATIVA.*
SENTENZA PENALE - NULLITÀ - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - OMISSIONE DOVUTA A MERA DIMENTICANZA - SANATORIA - POSSIBILITÀ - LIMITI - OMISSIONE VOLONTARIA - NULLITÀ RELATIVA.*
La Mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del collegio giudicante non rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 185 cod. proc. pen., potendo essere sanata, qualora sia conseguenza di una mera dimenticanza, anche dopo la presentazione dei motivi di gravame e comunque sino a quando gli Atti restano nella concreta disponibilità del giudice "a quo", mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 149 cod. proc. pen.. nell'ipotesi in cui tale omissione sia conseguenza di volontario rifiuto da parte del giudice o conseguenza di una dimenticanza non sanata con la predetta procedura, la sentenza è affetta da nullità relativa). (V mass n 111419; (V mass n 154706; (V mass n 167156; (V mass n 149233; (V mass n 153247; (V mass n 147172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)