Sez. U, Sentenza n. 12070 del 09/11/1992 (Rv. 479405 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946 - Comportamenti configurabili.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere
La fiducia e la considerazione di cui il magistrato deve godere possono essere offuscati (con conseguente configurabilità di illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. 31 gennaio 1946 n. 511) non solo dall'inosservanza di comportamenti dovuti (come l'obbligo di astensione) ed imposti a garanzia della sua imparzialità, ma anche - esclusa peraltro la censurabilità dell'accettazione di meri gesti di cortesia - da comportamenti verso un determinato soggetto che, specie se ripetuti nel tempo (come, nella specie, l'accettazione in comodato di un'autovettura per quattro periodi feriali), possano apparire riduttivi dell'irreprensibilità del magistrato medesimo e idonei a far dubitare della sua imparzialità nel caso di eventuali giudizi a carico di quel soggetto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)