Sez. U, Sentenza n. 6254 del 10/07/1997 (Rv. 505885 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Comportamenti integranti la fattispecie della compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario - Libera valutazione dell'interprete - Facoltà - Sussistenza - Ricorso a fonti normative accessorie (circolari ministeriali, codici deontologici, ecc.) - Ammissibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 18 del R.D.L. n. 511 del 1946 (secondo la quale è soggetto a sanzioni disciplinari il magistrato che manchi ai suoi doveri, tenga, in ufficio o fuori, una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o comprometta, infine, il prestigio dell'ordine giudiziario) integra gli estremi di una fattispecie normativa caratterizzata, sotto il profilo dei comportamenti ad essa sottesi, da una ampiezza ed indeterminatezza tali da consentire all'interprete un cospicuo margine di valutazione discrezionale nell'adattamento della previsione legale al caso concreto, rendendo, per l'effetto, ammissibile l'utilizzazione di fonti normative anche accessorie (quali le circolari ministeriali ovvero i cosiddetti "codici deontologici") onde disegnarne e determinarne il contenuto concreto, sotto l'aspetto tanto precettivo quanto sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Circ. Minist. Grazia e Giustizia 03/07/1991, Regio Decr. 23/03/1926 num. 746 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)