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Sez. U, Sentenza n. 1821 del 29/01/2007 (Rv. 593984 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 del r. d. lgs. n. 511 del 1946 - Comportamenti configurabili - Fattispecie in tema di omessa astensione di magistrato dell'ufficio del P.M. .
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593984-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nei comportamenti riconducibili all'illecito disciplinare previsto dall'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 (successivamente abrogato per effetto del d. lgs. n. 109 del 2006) rientravano tutti quei comportamenti che implicavano una immeritevolezza della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato alla quale conseguiva una compromissione del prestigio e della credibilità del singolo appartenente all'Ordine giudiziario nonché dello stesso intero Ordine, che si concretizzavano con il venir meno, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai doveri di correttezza e di imparzialità, oltre che degli analoghi precetti dettati in materia dal Codice etico della magistratura, approvato dal C.D.C. dell'A.N.M. in data 7 maggio 1994. Pertanto, in relazione a tali parametri, si prospetta legittima l'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte della competente sezione del Consiglio Superiore della magistratura (con decisione che sia stata adeguatamente motivata e priva di vizi logici, come ritenuto nella specie), nei confronti di un magistrato dell'ufficio del P.M. che, dopo aver concluso un accordo transattivo con un istituto di credito in conseguenza di un'azione civile dallo stesso magistrato promossa per il risarcimento dei danni riconducibili all'illecita divulgazione di notizie relative alla sua posizione economica in corso presso la banca, abbia omesso, attraverso la procedura incidentale di cui all'art. 52 cod. proc. pen. implicante la formalizzazione della dichiarazione di astensione al Capo dell'Ufficio, di rendere nota a quest'ultimo l'esistenza del suddetto rapporto di origine privata, rilevante quale grave ragione di convenienza, idonea a giustificare per l'appunto la sua astensione - in concreto invece non esercitata - dalla trattazione di una serie di indagini penali a carico di soggetti rappresentanti la banca con la quale era intercorsa la pregressa relazione giuridica privata.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)