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Sez. U, Sentenza n. 3543 del 18/10/1976 (Rv. 382297 - 01)

ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE - NATURA - VIOLAZIONE O FALSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 360 N 3 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382297-01

ENTI PUBBLICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE - NATURA - VIOLAZIONE O FALSA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE EX ART 360 N 3 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

I regolamenti di organizzazione degli enti pubblici (nella specie, Banco di Napoli) sono Atti amministrativi che esauriscono la loro funzione nell'ambito interno degli enti medesimi, e non assumono vigore e forza di norme giuridiche. Ne consegue che la violazione o falsa interpretazione di Disposizioni contenute in quei regolamenti non e deducibile con ricorso per Cassazione ex art 360 n 3 cod proc civ, risolvendosi l'esame del loro contenuto e della loro eventuale inosservanza in un'indagine di fatto, riservata al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimita solo sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche contrattuali, applicabili alla interpretazione degli Atti amministrativi, ovvero del vizio di motivazione. (V 2792/75, mass n 376809; (V 926/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)