Sez. L, Sentenza n. 2375 del 12/04/1984 (Rv. 434414 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni del regolamento per il personale del Banco di Napoli è incensurabile in Sede di legittimità, se aderente alle regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi. (nella specie, è stata confermata la sentenza che aveva interpretato l'art. 76 del regolamento, approvato con delibera del 28 aprile 1975, nel senso che tale disposizione - secondo cui "la sospensione dal servizio con privazione del trattamento economico e la revoca sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su motivata proposta della commissione di disciplina" - non esclude la applicabilità della sanzione anche quando detta commissione, all'esito dell'istruttoria di sua Competenza, non abbia proposto sanzione alcuna, avendo le proposte della commissione di disciplina natura di pareri non vincolanti per l'organo statutariamente abilitato a deliberare). (Conf 5628/80, mass n 409474; (Conf 4919/79, mass n 401568; (Conf 4845/79, mass n 401463; (Conf 862/78, mass n 390202; (Conf 3543/76, mass n 382297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)