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Sez. L, Sentenza n. 2792 del 15/07/1975 (Rv. 376809 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - NATURA PRIVATISTICA - CRITERI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - FATTISPECIE (IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA).*
Stato
decisa il 1975-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376809-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - NATURA PRIVATISTICA - CRITERI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - APPLICABILITA - FATTISPECIE (IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA).*

Il trattamento di quiescenza del personale del Banco di Sicilia trova disciplina nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituto l'11 settembre 1950, con le modifiche ed integrazioni contenute nel successivo regolamento del 28 ottobre 1958; tali regolamenti hanno natura privatistica e vanno, quindi, interpretati secondo i criteri di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt 1362 e seguenti cod civ. (nella specie, i giudici del merito, limitandosi a considerare l'art 28 del regolamento del 1950 e l'art 25 del regolamento del 1958, avevano ritenuto che fra il 'personalè del Banco assoggettabile ad aumenti periodici dei contributi in favore del fondo pensioni, dovessero comprendersi, oltre ai dipendenti in servizio, anche i pensionati; la SC ha cassato la decisione, rilevando che tale interpretazione era stata accolta senza tener conto, in osservanza dell'art 1363 cod civ, della necessita di coordinare ed esaminare il complessivo tenore di tutte le norme dei regolamenti medesimi sul trattamento di quiescenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2123, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)